Docfa: Ravvedimento operoso (novità)

Novità

La funzionalità del "Ravvedimento operoso" per l’invio telematico del Docfa è stato innovato in base alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

La norma in questione ha innovato l’istituto del ravvedimento disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo alcune modifiche in ordine alle modalità, ai termini e alle agevolazioni connesse, applicabili alle violazioni delle norme catastali. Per effetto dell’intervento normativo suddetto alle violazioni catastali vengono applicate le seguenti fattispecie di ravvedimento (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997):

  • un decimo del minimo per gli adempimenti catastali eseguiti con ritardo non superiore a novanta giorni dalla violazione;
  • un ottavo del minimo per gli adempimenti catastali eseguiti entro un anno dalla violazione;
  • un settimo del minimo per gli adempimenti catastali eseguiti entro due anni dalla violazione;
  • un sesto del minimo per gli adempimenti catastali eseguiti oltre due anni dalla violazione.

Di seguito la lista contenente le fattispecie di ravvedimento operoso:

  1. Ordinario
  2. Rendita Presunta
  3. Dichiarazione di ruralità
  4. Sisma maggio 2012

A seconda della tipologia di ravvedimento selezionata nella lista, il sistema abilita in automatico i seguenti campi: "Data fine lavori", "Data scadenza termine".

Il campo "Data fine lavori" viene abilitato solo per le fattispecie di cui al punto a) e d) della lista.

Il campo "Data scadenza termine" viene abilitato solo per le fattispecie di cui ai punti b) e c) della lista.

  • Docfa: Ravvedimento operoso ordinario

    Dopo aver selezionato la tipologia di "Ravvedimento Operoso Ordinario" il sistema abilita:

    • numero di uiu sanzionabili distinto per categoria:
    • numero di uiu sanzionabili (categorie comprese nei gruppi denominati A, B, C)
    • numero di uiu sanzionabili (categorie dei gruppi speciale e particolare D ed E)
    • numero di uiu sanzionabili non soggette a tributo (casi particolari)
    • ed il campo "Data fine lavori", in cui inserire la data di fine lavori, coincidente con quella indicata nel documento;
    • i campi relativi al Ravvedimento Operoso per il Pregeo (Tipo Mappale);

    Il tasto Avanti permette la visualizzazione dei dati riepilogativi della liquidazione inerente il documento da trasmettere:

    In particolare l’opzione:

    • "Numero di uiu sanzionabili non soggette a tributo (casi particolari)"

    deve essere utilizzato solo nel caso in cui un Docfa esente (per il quale non è previsto il pagamento dei tributi) venga trasmesso oltre i termini previsti (es. nel caso di demolizione):

    Di seguito la relativa visualizzazione dei dati riepilogativi della liquidazione:

    Le informazioni riepilogative sono:

    • Dati relativi alla pratica
      • Identificativo
      • Tipo di documento
    • Dati liquidati dal sistema
      • Tributi (Categorie ordinarie A, B, C, F)
      • Tributi (Categorie speciali D, E)
    • Liquidazione relativa al ravvedimento operoso
      • Tipo Ravvedimento
      • Interessi Tributi Docfa
    • Totale importi per i quali sarà disposto l'addebito
      • Importo Totale
    • Eventuali integrazioni da parte del professionista: Campo per inserire testi integrativi per l'invio del documento
    • Documento da inviare: Sezione nella quale inserire il documento per l'invio.
    • Dati relativi al pagamento
      • Deposito
      • Ufficio di destinazione

    Premendo il pulsante Conferma il sistema acquisisce il documento ed emette a video una pagina contenente i dati riepilogativi della pratica inviata.



    A titolo di esempio si riportano le seguenti casistiche.

    Ravvedimento operoso ordinario con due uiu, oltre 90 gg entro l'anno

    Ravvedimento operoso ordinario con tre uiu oltre 1 anno entro 2 anni

    Ravvedimento operoso ordinario con una uiu oltre 2 anni

  • Docfa : Ravvedimento Operoso ordinario per documento Esente

    Per il Docfa, qualora non venga trasmesso entro i termini previsti, è possibile richiedere il Ravvedimento Operoso selezionando il check di richiesta di Ravvedimento, in questo caso il tecnico deve inserire il numero di "uiu sanzionabili".

    Pertanto è stata introdotta l’opzione:

    • "Numero di uiu sanzionabili non soggette a tributo (casi particolari)"

    relativa ad eventuali casi in cui l’utente deve specificare un numero di UIU sanzionabili (es. nel caso di demolizione) per le quali non è previsto il pagamento dei Tributi.

  • Docfa: Ravvedimento operoso - Rendita presunta

    I titolari di diritti reali su immobili non dichiarati in catasto ai quali è stata attribuita una rendita presunta, sono obbligati, in base all’articolo 11, comma 7, del decreto legge 2/03/2012 n.16, a presentare gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato attraverso il quale l’Agenzia delle entrate ha dato notizia dell’affissione, presso l’albo pretorio dei comuni interessati, degli atti di attribuzione della predetta rendita.

    Il sistema abilita il campo 'Data scadenza termine' in cui il professionista deve selezionare le seguenti date:

    • 31 agosto 2012, per gli immobili oggetto di rendita presunta di cui al comunicato del 3 maggio 2012 (regime ordinario);
    • 2 aprile 2013, per gli immobili oggetto di rendita presunta di cui al comunicato del 30 novembre 2012 – regime ordinario (essendo il 30 marzo 2013 giorno di sabato e il giorno 1° aprile 2013 festivo);
    • 30 aprile 2013, per gli immobili oggetto di rendita presunta di cui ai comunicati del 3 maggio 2012 (prima fase di attribuzione della rendita presunta) e del 30 novembre 2012 (seconda fase di attribuzione della rendita presunta) per i soggetti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012;
    • altra data (campo libero per la specificazione) in cui il soggetto richiedente inserisce manualmente il 121° giorno successivo alla data di ricezione dell’avviso di accertamento notificato con procedura ordinaria (avviso di accertamento nuovo o in autotutela).

    Per questa tipologia di ravvedimento non è prevista la sanzione Pregeo, pertanto, la selezione della causale "Rendita presunta" nella richiesta di ravvedimento non visualizza i campi relativi alla richiesta di ravvedimento per il Pregeo (Tipo Mappale).

     Il ravvedimento viene applicato in funzione della data riportata nel campo "Data scadenza termine" , che rappresenta il termine ultimo per la regolarizzazione spontanea.

     

    Considerate la data (fissa) in cui si è concretizzata la violazione e la vigenza delle nuove disposizioni normative (1° gennaio 2015), il ravvedimento viene calcolato secondo lo schema che segue:

    • 31 agosto 2012 (immobili oggetto di rendita presunta di cui al Comunicato dell’Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012 ). L’unica tipologia di ravvedimento applicabile è quella prevista dalla lettera b-ter), dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 (ravvedimento oltre i due anni dalla violazione, misura della sanzione euro 172,00 cioè 1/6 di 1.032,00).

    Rendita presunta con 1 uiu oltre due anni

    • 2 aprile 2013 (immobili oggetto di rendita presunta di cui al Comunicato dell’Agenzia del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012 ). L’unica tipologia di ravvedimento applicabile è quella prevista dalla lettera b-ter), dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 (ravvedimento oltre i due anni dalla violazione, misura della sanzione euro 172,00 cioè 1/6 di 1.032,00).

    Rendita presunta con 2 uiu oltre due anni

    • 30 aprile 2013 (immobili oggetto di rendita presunta di cui ai comunicati del 3 maggio 2012 (prima fase di attribuzione della rendita presunta) e del 30 novembre 2012 (seconda fase di attribuzione della rendita presunta) per i soggetti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012). L’unica tipologia di ravvedimento applicabile è quella prevista dalla lettera b-ter), dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 (ravvedimento oltre i due anni dalla violazione, misura della sanzione euro 172,00 cioè 1/6 di 1.032,00).

    Rendita presunta con 1 uiu oltre due anni

    • Altra data (campo libero in cui il professionista deve inserire manualmente il 121° giorno successivo alla data di ricezione dell’avviso di accertamento della rendita presunta notificato a mezzo posta). Per questa tipologia di richiesta possono trovare applicazione tutte le fattispecie di ravvedimento riportate nell’elenco di cui sopra.

    Rendita presunta con 1 uiu entro 90 gg

    Rendita presunta con 2 uiu, oltre 90 gg entro l'anno

    Rendita presunta con 3 uiu, oltre 1 anno entro 2 anni

    Rendita presunta con 1 uiu, oltre 2 anni

  • Docfa: Ravvedimento operoso - Fabbricati rurali

    In base all’art.13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201 del 2011, i titolari di diritti reali su immobili rurali già censiti al Catasto Terreni, sono obbligati a dichiararli al Catasto Urbano entro il termine del 30 novembre 2012.

    Il sistema abilita solo il campo 'Data scadenza termine' in cui il professionista deve selezionare le seguenti date:

    • 30 novembre 2012 (regime ordinario);
    • 31 maggio 2013 (eventi sismici del maggio 2012)

    In entrambi i casi, poiché le violazioni decorrono dal giorno successivo alle predette date, trova applicazione soltanto il ravvedimento previsto dalla lettera b-ter), dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 (ravvedimento oltre i due anni dalla violazione, misura della sanzione euro 172,00 cioè 1/6 di 1.032,00).

    Per questa tipologia di ravvedimento è prevista la sanzione Pregeo, pertanto, la selezione della causale "Fabbricati rurali" nella richiesta di ravvedimento abilita i campi relativi alla richiesta di ravvedimento per il Pregeo (Tipo Mappale).

    Fabbricati rurali con 1 uiu oltre 2 anni (30.11.2012)

    Fabbricati rurali con 2 uiu oltre 2 anni (31.05.2013)

  • Docfa: Ravvedimento operoso - Sisma maggio 2012

    Questa casistica è applicabile solo per le dichiarazioni Docfa ordinarie il cui termine di trenta giorni, previsto per la presentazione della dichiarazione, sia scaduto nel periodo di sospensione sisma (20 maggio 2012 - 30 novembre 2012) e prorogato al 30 aprile 2013 (da considerarsi quindi data ultima utile per la presentazione della dichiarazione catastale).

    Il sistema abilita il campo "Data fine lavori", in cui il professionista deve indicare la data di fine lavori riportata sulla dichiarazione Docfa.

    In questi casi, per calcolare il ravvedimento, il sistema verifica preventivamente che la data di fine lavori indicata dal professionista sia tale per cui il termine di trenta giorni cade nel periodo di sospensione e quindi prorogato al 30 aprile 2013.

    L’intervallo temporale è il seguente:

    • per le date di fine lavori antecedenti al 18/04/2012 e successive al 31/10/2012 la tipologia di ravvedimento "Sisma 2012" non può essere richiesta;
    • per le date di fine lavori dal 19/04/2012 al 30/10/2012 la tipologia di ravvedimento "Sisma 2012" può essere richiesta e la data dalla quale parte il calcolo per il ravvedimento è il 30 aprile 2013.

    Per questa tipologia di ravvedimento è prevista la sanzione Pregeo, pertanto, la selezione della causale "Sisma maggio 2012" nella richiesta di ravvedimento abilita i campi relativi alla richiesta di ravvedimento per il Pregeo (Tipo Mappale).

    Sisma 2012 con 1 uiu oltre 2 anni

  • Docfa: Ravvedimento operoso - Pregeo

    L’adeguamento delle procedure di invio telematico delle dichiarazioni catastali alle novità relative all’istituto del ravvedimento, introdotte dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede l’estensione della possibilità di richiedere il ravvedimento anche per la tardiva presentazione del "tipo mappale" (dichiarazione Pregeo).

    Con riferimento alle casistiche di ravvedimento

    • "Ordinario"
    • "Dichiarazioni di ruralità"
    • "Sisma maggio 2012"

    è possibile ravvedersi anche per la presentazione tardiva del "tipo mappale" (dichiarazione Pregeo).

    Nel cruscotto è presente il relativo check, per esprimere la volontà di avvalersi di questa tipologia di ravvedimento che prevede l’obbligo dell’inserimento della data relativa alla presentazione di Pregeo.

    Qualora si scelga di ravvedersi per il solo Pregeo, viene visualizzata una richiesta di conferma:

    Il calcolo degli interessi moratori dovuti per la tardiva presentazione del Pregeo, viene effettuato sui tributi speciali già versati per il Pregeo, pertanto sulla schermata, in cui vengono inseriti i dati, viene automaticamente proposto un importo pari ad euro 65,00, corrispondente al valore minimo da pagare modificabile solo in aumento, fino a multipli di 3 euro per particella.

    Gli importi calcolati sulla base delle indicazioni del professionista vengono controllati dal sistema ed accettati solo in caso di corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli effettivamente presenti nel documento Docfa.

    Gli importi relativi sono visualizzati nella schermata riepilogativa della liquidazione prevista per il documento da trasmettere.

    Il calcolo delle sanzioni, Docfa e Pregeo, tiene conto del fatto che il Docfa è in violazione il 31° giorno dalla data di fine lavori riportata dal tecnico nella dichiarazione, mentre il Pregeo è in violazione se presentato sei mesi ed un giorno dopo dalla data di fine lavori indicata nel Docfa.



    Si riporta la seguente casistica

    Ravvedimento operoso ordinario con 1 uiu + sanzione Pregeo

    Ravvedimento operoso ordinario con 1 uiu + sanzione Pregeo + blocco decadenza

  • Elaborazione

    I principali controlli effettuati dal sistema relativi al documento trasmesso sono:

    • Verifica che la firma digitale del documento trasmesso sia valida e che il documento sia integro;
    • Controllo che il documento Docfa trasmesso soddisfi i prerequisiti tali da poter essere inviato all’ufficio di competenza;
    • Controllo formale sull’Ufficio destinatario del documento sulla base del codice catastale dell’immobile presente nel documento.

    Nel caso di errori riscontrati in sede di elaborazione del documento vengono prodotte ricevute diagnostiche.

    Se l’esito dell’elaborazione è positivo:

    • per i documenti trasmessi viene eseguito il controllo della capienza degli importi da addebitare sul castelletto. In caso di verifica positiva, vengono impegnati gli importi sul deposito dell’utente;
    • i dati sono inviati all’ufficio di destinazione.

    In caso di respingimento del documento, gli importi inizialmente impegnati sul castelletto vengono riaccreditati sul deposito.

    All’ufficio competente, oltre al documento trasmesso, si inviano anche i relativi dati contabili che consentono di produrre la ricevuta di cassa.

    Il sistema dell’Ufficio Provinciale di destinazione, dopo aver verificato la correttezza formale del documento, provvede ad effettuare la protocollazione dello stesso e a rendere disponibili le informazioni necessarie alla produzione della ricevuta di ricezione del documento, visibile all’utente.

Parole Chiave: Docfa
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