Cancellazione d'Ipoteca

La cancellazione semplificata d’ipoteca (disciplinata dall' Articolo 40 bis d.lgs 385/1993 - pdf ), è un procedimento che riguarda le ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti, anche non fondiari, concessi da soggetti che esercitano attività bancaria e finanziaria e da enti di previdenza obbligatoria ai loro dipendenti e iscritti.

Per richiedere la cancellazione semplificata di un'ipoteca, il creditore deve inviare una comunicazione di avvenuta estinzione del debito al competente ufficio dell’Agenzia - Reparto Servizi di pubblicità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2015 la comunicazione deve essere redatta esclusivamente in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia 29 luglio 2014.

In caso di non conformità alle specifiche tecniche allegate ai provvedimenti citati, la trasmissione delle comunicazioni non si considera effettuata.

Per l’utilizzo del servizio occorre una preventiva abilitazione al servizio di:

Il creditore invia all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale - Territorio - Reparto Servizi di pubblicità Immobiliare - via Raffaele Costi 60, 00155 Roma –, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo up_roma1@pce.agenziaterritorio.it, un atto di nomina, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri.

Il servizio "Interrogazione del Registro delle comunicazioni", gratuito e disponibile presso gli Uffici provinciali – Territorio, permette di conoscere lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca.
Alle informazioni si accede fornendo il codice fiscale del debitore.

  • Aspetti Normativi Specifici per le Comunicazioni di Cancellazione d'Ipoteca

    Le nuove specifiche tecniche recepiscono le modifiche normative introdotte all’art. 161 del TUB (Testo Unico Bancario) dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha esteso il procedimento semplificato di cancellazione alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile (c.d. ipoteche perente).

    Per questa tipologia di comunicazione è stato introdotto un nuovo codice (103) e resa non obbligatoria l’indicazione della data di estinzione dell’obbligazione e di alcuni dati anagrafici dei soggetti debitori e/o creditori originari (nelle iscrizioni di data anteriore al 02/09/1985 e nelle relative, eventuali, rinnovazioni possono mancare i dati anagrafici completi dei soggetti debitori e/o creditori originari, normalmente obbligatori in tutti gli altri casi).

    Inoltre, per le comunicazioni relative a cancellazioni parziali (codice 101) è stata predisposta un’apposita sezione che consente di descrivere gli immobili liberati con modalità analoghe a quelle utilizzate per le domande di annotazione.

    L’ammontare della quota capitale e della quota ipoteca continua ad essere inserito nel campo libero "Ulteriori specificazioni fornite dal mittente".

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