Compensazione telematica dei Tributi

L’ultimo periodo dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 463 del 1997, dispone che "Per i notai e’ ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita’ di richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria".

La norma consente solo ai notai di compensare le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, ma non pone alcun limite (soggettivo) all’utilizzo delle somme pagate in relazione ad un determinato atto per il caso in cui sia necessario ritrasmettere per via telematica formalità ipotecarie, relative al medesimo atto, che siano state ritirate dal pubblico ufficiale o rifiutate dall’Ufficio Provinciale – Territorio.

"In coerenza con quanti avanti, al sistema informatico sono stati apportati gli aggiornamenti necessari a consentire anche ai pubblici ufficiali diversi dai notaio l’utilizzo delle somme pagate in relazione ad un determinato atto per la ritrasmissione telematica delle formalità ipotecarie, relative al medesimo atto, che siano state ritirate dal pubblico ufficiale".

Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.

Si evidenzia che:

  • è possibile compensare qualsiasi tributo (sia Entrate, sia Territorio) con qualsivoglia altro tributo, anche con diverso codice tributo (sia Entrate, sia Territorio) e per differenti uffici, tranne nei casi in cui si sta effettuando un invio in correzione destinato quindi al solo ufficio del Territorio; in questo caso è consentito richiedere solo compensazioni che si riferiscono a crediti generati dal pagamento di Tributi pagati all’ufficio del Territorio;
  • si possono compensare più crediti contemporaneamente, anche relativi a diversi atti e/o note.

La compensazione è possibile purché:

  • la richiesta di compensazione sia formalmente corretta;
  • il credito sia spettante;
  • sia avvenuto l’addebito bancario delle somme vantate come credito (esclusi i casi in cui non è previsto addebito, ad esempio note restituite);
  • il credito da utilizzare non superi:
    • né il credito residuo,
    • né gli importi autoliquidati,

e può essere richiesta per:

  • note repertoriate;
  • note restituite o rifiutate;
  • volture trasmesse agli uffici del catasto di Trieste e Gorizia situati sul territorio in cui vige il Sistema tavolare;
  • volture catastali (societarie) trasmesse agli uffici del catasto;
  • i Tributi delle Entrate solo nel caso in cui si sta inviando un uovo atto da registrare.

Invece, non è possibile compensare i Tributi versati relativi ad un atto non registrato telematicamente.

  • Modalità operative

    I compensi delle note possono trovarsi in uno dei seguenti stati:

    1. Accettato e presentato;
    2. Rifiutato dopo essere stato presentato;
    3. Restituito.
  • Compensazione per Formalità Presentata

    Se la nota è stata presentata, la richiesta di compensazione del credito, derivante dalla differenza tra l’importo autoliquidato dal notaio e quello liquidato dalle procedure d’ufficio, può essere inoltrata solo dopo che è pervenuto l’esito positivo del pagamento telematico.

    È necessario inserire l’elemento Compensazione Credito (EstremiNota) indicando i seguenti dati:

    • Tipo Nota: può assumere i seguenti valori:
      • T = Trascrizione;
      • I = Iscrizione;
      • A = Annotazione.
    • Codice Conservatoria, presso la quale è stata eseguita la formalità; valore numerico di quattro caratteri;
    • Num RG:numero di Registro Generale; valore numerico di sei caratteri;
    • Num RP: numero di Registro Particolare; valore numerico di sei caratteri;
    • Data: in cui e' stata eseguita la formalità; valore numerico di otto caratteri nel formato ggmmaaaa.
  • Compensazione per Formalità Rifiutata

    Se la nota è stata rifiutata, la richiesta di compensazione del credito può essere inoltrata appena sono disponibili i dati che si riferiscono al rifiuto della nota.

    È necessario inserire l’elemento Compensazione Credito (EstremiNotaRifiutata) indicando i seguenti dati:

    • Tipo Nota: può assumere i seguenti valori:
      • T = Trascrizione;
      • I = Iscrizione:
      • A = Annotazione.
    • Codice Conservatoria: presso la quale è stata restituita la formalità;
    • Num Presentazione Uno: numero di protocollo della nota restituita;
    • Num Presentazione Due (eventuale): numero di protocollo della nota restituita;
    • Data Presentazione: in cui e' stata presentata la formalità.
  • Compensazione per Formalità Restituita

    Se la nota viene restituita dall’ufficio o su istanza di parte, la richiesta di compensazione può essere inoltrata appena sono disponibili i dati che si riferiscono alla restituzione della nota.

    È necessario inserire l’elemento Compensazione Credito (Estremi Nota Restituita), indicando i seguenti dati:

    • Tipo Nota: che può assumere i seguenti valori:
      • T = Trascrizione;
      • I = Iscrizione;
      • A = Annotazione.
    • Codice Conservatoria: presso la quale è stata eseguita la formalità;
    • Num Protocollo Uno: numero di protocollo della nota restituita;
    • Num Protocollo Due (eventuale): numero di protocollo della nota restituita;
    • Anno Protocollo: anno di protocollo.
  • Volture trasmesse su Uffici con Catasto tavolare

    Per le volture trasmesse agli uffici del catasto di Trieste e Gorizia situati sul territorio in cui vige il Sistema tavolare, la richiesta di compensazione può essere inoltrata solo nel caso in cui sia stata autoliquidato un importo maggiore rispetto al liquidato ufficio.

    È necessario inserire l’elemento Compensazione Credito (Estremi Voltura Tavolare) indicando i seguenti dati:

    • Codice Catasto: al quale si riferisce la voltura;
    • Num Protocollo: numero di protocollo della voltura;
    • Data Protocollo: data del protocollo.
  • Compensazione Entrate

    Per i Tributi delle Entrate, la richiesta di compensazione può essere inoltrata solo dopo la ricezione della ricevuta di pagamento della pratica che ha originato il credito.

    È necessario inserire l’elemento Compensazione Credito (Estremi Atto) indicando i seguenti dati:

    • Anno: al quale si riferisce la registrazione;
    • SerieVolume: valore costante, "1T";
    • CodUffRegistro: codice dell’ufficio del Registro;
    • NumRegistrazioneUno: numero di registrazione dell’atto;
    • Imposte:
      • Importo: importo;
      • CodTributo: codice tributo.
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