Chi può usufruire dei Servizi Ipotecari e Catastali
L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate - territorio per la consultazione e /o l'aggiornamento delle banche dati ipotecaria e catastale è consentito con accesso diretto o su base convenzionale, nel
rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, secondo le modalità previste.
La consultazione telematica della banca dati ipotecaria effettuata in esenzione da Tributi, in virtù di espressa disposizione di legge, è consentita esclusivamente su base convenzionale.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili, sul proprio sito internet, le sole informazioni relative al classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente tramite gli estremi di identificazione catastale.
- Autorizzazione al collegamento telematico
L’Agenzia delle entrate - territorio rende disponibili, sul proprio sito internet, le sole informazioni relative al classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente tramite gli estremi di identificazione catastale.
Dal 1° giugno 2007, l’accesso diretto al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate - Territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito, in via sperimentale, previa registrazione del richiedente tramite il servizio "Porta dei Pagamenti" di Poste Italiane S.p.A., con il pagamento telematico delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento.
Dal 1° giugno 2007, l’accesso diretto al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione della banca dati catastale è consentito, in via sperimentale, previo accreditamento del richiedente con le modalità previste per i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
L’accesso è disciplinato dalle Condizioni Generali, di cui agli allegati A1 e A2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, che dovranno essere accettate all’atto della richiesta di consultazione.
Inibizione all’accesso telematico
La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con l’accettazione delle Condizioni Generali comporta l’inibizione all’accesso telematico.
- Decorrenza della convenzione rinnovo e durata
Disciplina per la nuova modalità di Convenzione
Dal 1° gennaio 2008 l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall’Agenzia delle entrate, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all’allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
Durata della convenzione
La convenzione ha durata annuale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso. - Sospensione, revoca o limitazione della concessione dell'utenza
La violazione degli obblighi di cui al presente decreto (Decreto 4 maggio 2007 Agenzia del Territorio) e delle obbligazioni assunte con la convenzione comporta l’immediata risoluzione della convenzione stessa, con conseguente inibizione all’accesso al servizio.
- Modifica dati della convenzione
Per modificare i dati di un'utenza di consultazione è necessario inoltrare all'Agenzia delle Entrate una richiesta formale su carta intestata e a firma del legale sottoscrittore della convenzione (Sister - modulo modifica dati utenza - pdf).
L’istanza può essere inviata
- per raccomandata A/R all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Rapporti Istituzionali - Ufficio Servizi in Convenzione ad Enti - Via del Giorgione 159, 00147 Roma
- per posta elettronica certificata (pec), con firma digitale, all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
È possibile richiedere la modifica di tutti i dati dell’utenza (ragione sociale, sede, recapiti, ecc.) ad eccezione del codice fiscale della società.
La modifica del codice fiscale comporta l’apertura di un nuovo rapporto convenzionale.
- Modalità di abilitazione ai servizi per la presentazione telematica dei documenti catastali ed ipotecari
Richiesta di abilitazione e gestione dell’utente.
Per richiedere l'abilitazione a presentazione documenti il professionista deve compilare, sottoscrivere con firma digitale e trasmettere per via telematica il modulo informatico di richiesta, disponibile su SISTER nella pagina dedicata all’adesione ai servizi di presentazione documenti.
Successivamente il professionista dovrà scegliere l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle entrate presso il quale completerà il processo di abilitazione ai servizi e dove verrà conservato e gestito il relativo fascicolo documentale.
Per l’abilitazione ai servizi il professionista dovrà presentarsi munito di:
- un documento di riconoscimento in corso di validità;
- un certificato o una autocertificazione di iscrizione all'ordine professionale.
Sottoscrizione digitale degli atti telematici
L’Agenzia ha scelto, in armonia con gli indirizzi del Codice dell’Amministrazione Digitale, di adottare la firma digitale, strumento oramai diffuso ed economico, come unica modalità di sottoscrizione degli Atti di aggiornamento catastale ed ipotecario.
In particolare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 ottobre 2010 ha disposto che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica siano sottoscritti, mediante firma digitale, dal professionista che li ha redatti.
- Modalità di prenotazione appuntamenti servizi catastali
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di prenotazione appuntamenti raggiungibile dalla home-page nella sezione Contatti.
Dopo aver selezionato l'icona 'Assistenza catastale e ipotecaria' si attiva il seguente link.
Servizi di prenotazione appuntamenti servizi catastali